Su tutti i lavori sopra indicati, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista (110%, 65%, 505 e via dicendo, a ognuno dei lavori di applica l’agevolazione specificamente prevista dalle norme sopra richiamate). Oppure, in alternativa, può scegliere una delle seguenti due ipotesi.
• Sconto in fattura: è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera poi la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
• Cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
E’ in ogni caso necessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative. La norma del dl rilancio prevede anche le regole relative a controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.